La Giunta nazionale ANACI, nella riunione del 26 gennaio 2008, ha preso atto del grande interesse dimostrato dagli associati in ordine all’acquisizione di crediti che misurano l’aggiornamento professionale ed ha approvato le disposizioni per rendere operativa l’iniziativa prorogandone l’applicazione sperimentale al 31 dicembre 2008.
E’ stata evidenziata l’opportunità di considerare in tale fase iniziale l’attribuzione dei crediti per i singoli eventi perfettibile in relazione ad una più approfondita valutazione dei contenuti dei percorsi formativi che dovranno essere programmati con grande anticipo; tale valutazione peraltro, potrà essere successivamente affidata ad una apposita commissione che si riunirà periodicamente.
Al programma, già sperimentato dai consulenti del lavoro con ottimi risultati in ordine alla garanzia di corretta registrazione ed attestazione di adempimento, dovranno adattarsi quelli in uso nelle sedi locali organizzatrici di eventi alle quali si chiede maggiore collaborazione e disponibilità; gli associati dovranno essere sollecitati a non dimenticare la tessera d’iscrizione che è l’unico mezzo per rendere operante l’attribuzione crediti in occasione degli eventi collettivi. Proprio per istituzionalizzare tale abitudine, non potrà essere consentito un “ravvedimento” successivo.
E’ allo studio del CSN l’individuazione di attività di aggiornamento professionale on line, per consentire a tutti gli associati una formazione continua più semplice ed immediata, con minori costi.
Il progetto di aggiornamento continuo ha l’obiettivo di realizzare una sorta di certificazione di qualità che risulterà determinante in sede di riconoscimento delle associazioni ai sensi dell’art. 26. 3 del Dlgs n. 206/2007 per rafforzare il ruolo di garanti delle prestazioni effettuate dagli iscritti.
L’iniziativa rispetta uno dei principali scopi associativi previsti dallo statuto e valorizza il ruolo dell’amministratore condominiale a garanzia del patrimonio edilizio privato e per la tutela dell’interesse pubblico con la predisposizione di servizi di elevata specializzazione tecnica certificabili da un’associazione autoregolamentata in dimensione europea.
La verifica nel tempo della rispondenza delle capacità professionali dell’amministratore individua una concezione dinamica del sapere e la disponibilità a monitorare la crescita culturale della sua attività determina certamente una elevata credibilità.
Art. 2 dello Statuto
Scopi dell’Associazione sono:
Art. 3 dello Statuto
……………
Gli associati devono perseguire il proprio costante aggiornamento professionale nel rispetto del regolamento dei crediti formativi, le cui certificazioni sono di competenza esclusiva del Centro Studi Nazionale.
Art. 54 dello Statuto
Le sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:
Nel comminare la sanzione della sospensione il Collegio può proporre motivatamente al Presidente nazionale di pronunziare l’espulsione dell’associato, con revoca della sua iscrizione all’Associazione.
Art. 56 dello Statuto
La condotta degli associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere. E’ demandata al Consiglio nazionale l’approvazione di norme deontologiche alle quali gli associati si dovranno attenere.
Art. 8 del Codice Deontologico
E’ dovere dell’associato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività.
L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgerlo; nel caso di sopravvenute difficoltà deve informare i proprio cliente che potrà valutare la sua sostituzione con altro professionista.
REGOLAMENTO PER IL MONITORAGGIO DELL’AGGIORNAMENTO PERMANENTE OBBLIGATORIO DELL’AMMINISTRATORE IMMOBILIARE
Premesse
Soggetti interessati
Il presente regolamento, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni che lo Statuto riconosce al Consiglio Nazionale ed ai Consigli Provinciali ed in aderenza con i principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, individua un percorso di aggiornamento permanente che consenta di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia del corretto esercizio della professione.
Gli amministratori, che in ottemperanza alle successive disposizioni, avranno effettivamente seguito l’intero percorso formativo, potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di adempimento dell’obbligo di aggiornamento permanente.
Attività di cultura professionale da considerare per la valutazione
Il presente regolamento ha decorrenza sperimentale dal 1/1/2006 con differimento dell’applicazione del regime sanzionatorio previsto a far data dal 1° gennaio 2008.
Si considera adempimento l’obbligo di aggiornamento permanente in via transitoria, per i primi due anni di vigenza del presente regolamento con l’acquisizione di dieci crediti, dal terzo anno quindici crediti.
La Giunta nazionale è delegata a fissare le necessarie disposizioni attuative del presente regolamento.
(Approvato dal Consiglio Nazionale il 2 dicembre 2006)
DISPOSIZIONI ATTUATIVE –
Premessa:
La Giunta Nazionale ANACI ha preso atto di quanto previsto dall’art. 26.3 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206 in ordine al riconoscimento delle qualifiche professionali che verrà effettuato con decreto interministeriale a seguito dell’individuazione dei requisiti richiesti, fra i quali l’obbligo della formazione permanente.
Art. 1 - Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo deontologico per tutti gli associati dell’ANACI. La formazione professionale continua:
Art. 2 – La procedura per l’attribuzione dei crediti formativi relativi agli eventi organizzati dalla sede nazionale, dalle sedi regionali e provinciali è stabilita come segue:
Art. 3 - Ogni amministratore sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi formativi approvati dal Centro Studi Nazionale cui partecipa, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto al dell’art. 1.
Costituiscono attività di formazione professionale continua gli eventi formativi previsti nel Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale il 2/12/2006, aventi ad oggetto le materie inerenti l’attività professionale dell’amministratore. Possono avere altresì ad oggetto le norme statutarie, quelle di deontologia e le procedure applicative connesse allo svolgimento dell’attività , con particolare riferimento all’applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.
Anche le pubblicazioni di articoli e saggi sulla Rivista Nazionale e su quelle Regionali o Provinciali sono considerate ai fini dell’attribuzione crediti. Per le attività di cultura professionale a carattere individuale (articoli, relazioni e docenze, libri, ecc.) da considerare per la valutazione ed attribuzione crediti, l’associato dovrà trasmettere opportuna documentazione al CSN ed alla Segreteria nazionale che darà comunicazione all’interessato in ordine ai crediti attribuiti.
Art. 4 - Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione è ritenuto sufficiente un impegno individuale minimo di 10 crediti formativi annuali. L’impegno individuale minimo ed il numero dei crediti formativi annuali saranno successivamente oggetto di delibera del Consiglio Nazionale dell’ANACI.
L’anno formativo coincide con quello solare. L’attuazione sperimentale del regolamento è prorogata al 31 dicembre 2008 (otto crediti).
I crediti formativi professionali relativi ai singoli eventi saranno attribuiti dal Centro Studi Nazionale dell’ANACI valutando i seguenti elementi:
L’attribuzione dei crediti è prevalentemente basata sulla durata dell’evento ed orientata prevalentemente all’adozione del parametro: 1 ora = 1 credito formativo.
Ogni documentazione inviata al Centro Studi Nazionale sarà considerata ceduta a titolo gratuito all’ANACI e potrà essere pubblicata o meno in base al giudizio insindacabile del Direttore.
Art. 5 - L’associato può essere esentato dallo svolgimento dell’aggiornamento professionale, con conseguente riduzione dei crediti formativi previsti se si verificano i casi di seguito indicati:
Gli impedimenti di cui sopra devono essere congruamente documentati e saranno oggetto di decisione da parte della Commissione preposta al controllo dei crediti formativi.
Art. 6 - Per il controllo, la gestione e l’eventuale contenzioso viene costituita una Commissione formata da: Vice Presidente Nazionale Vicario, Direttore del Centro Studi Nazionale,
Vice presidente Nazionale con delega al coordinamento degli eventi, Coordinatore dei Presidenti Regionali. La Commissione si riunirà almeno due volte l’anno. Spetta ad essa controllare la gestione degli eventi e l’assegnazione dei crediti formativi.
Art. 7 - Agli associati che non raggiungeranno il previsto limite minimo di crediti formativi nel corso dell’anno verrà inviata una prescrizione all’adempimento entro tre mesi ed in caso di mancato adempimento verrà informata la Commissione di cui all’art. 6 per le relative valutazioni e decisioni anche in ordine alle sanzioni disciplinari di cui all’art. 54 del vigente Statuto.