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PRINCIPI GENERALI

ART. 1. - Ambito di applicazione. – Il rispetto delle norme deontologiche é obbligatorio per tutti gli associati ANACI, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ART. 2. - Potestà disciplinare. – Spetta agli organi disciplinari la potestà di determinare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

ART. 3. - Doveri di probità, dignità e decoro. – L’associato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
3.1 - L’associato deve fornire un chiaro esempio di rettitudine e di specchiata condotta civile e morale, anche al di fuori dall’esercizio della professione, in modo da mantenere alto l’apprezzamento della categoria
3.2 Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’associato cui sia imputabile un comportamento scorretto nei confronti di colleghi
3.3 - L’associato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività di amministratore di beni immobili quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine dell’Associazione.
3.4 L’associato che abbia che abbia riportato condanne per reati contro il patrimonio non può essere iscritto all’Associazione.

ART. 4. - Doveri di lealtà fedeltà e correttezza. – L’Associato ANACI deve svolgere la propria attività professionale con lealtà correttezza.
4.1 - Nell’esercizio della sua professione, egli deve perseguire interessi di natura economico-patrimoniale, senza violare i principi di indipendenza e di obiettività che sono propri del mandato.
4.2 - Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’Associato che compia atti contrari all’interesse del proprio cliente e che possa danneggiare l’immagine dell’Associazione.

ART. 5. - Dovere di diligenza. – L’Associato deve adempiere ai propri doveri professionali con la massima diligenza.

ART. 6. - Dovere di riservatezza. – È dovere fondamentale dell’Associato mantenere la riservatezza sull’attività prestata su tutte le informazioni che siano a lui pervenute nell’ambito dello svolgimento dell’incarico.
6.1 - L’Associato è tenuto a garantire il rispetto della riservatezza professionale anche da parte dei propri collaboratori

ART. 7. - Dovere di competenza. – L’Associato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza ed organizzazione di mezzi e persone.
7.1 - L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgerlo, nel caso di sopravvenuta difficoltà deve informare il proprio cliente che potrà valutare la sua sostituzione con altro professionista

ART. 8. - Dovere di aggiornamento professionale. – E dovere dell’Associato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività.
8.1 - L’Associato è tenuto a mantenersi aggiornato sulle normative in vigore e nel rispetto del regolamento dei crediti formativi approvato dall’associazione .

ART. 9. - Informazioni sull’esercizio professionale. – È consentito all’Associato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di riservatezza.
9.1 - Quanto ai mezzi di informazione, devono ritenersi vietati i mezzi di divulgazione contrari alla dignità professionale e le sponsorizzazioni.
9.2 - Quanto ai contenuti della informazione deve attenersi a quanto statuito dalle norme relative alla privacy .

ART. 10. – Dovere di correttezza professionale. - L’associato deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la dignità professionale per ottenere nuovi incarichi. Non deve esaltare le proprie qualità a scapito degli altri associati o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale. Deve comportarsi con i colleghi dell’associazione secondo i principi e le regole generali della libera concorrenza con particolare attenzione a che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.

ART. 11. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. – Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’Associato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei colleghi.

ART. 12. - Uso del logo. – L’Associato potrà inserire sulla propria targa professionale il logo dell’ANACI con la relativa denominazione rispettando le forme e i contenuti nonché i colori che lo compongono secondo il modello depositato nelle sedi provinciali e nazionale.

ART. 13 – Regolamentazione dell’ attività professionale. – L’Associato dovrà garantire alla propria clientela la disponibilità della propria organizzazione almeno per tre giorni settimanali e secondo le consuetudini locali.

ART. 14 – Ubicazione della propria attività professionale. E’ fatto obbligo all’Associato di comunicare tempestivamente alla segreteria provinciale di appartenenza eventuali variazioni di indirizzo, numeri telefonici ed eventuali denominazioni del proprio studio. Inoltre dovrà comunicare l’indirizzo E-MAIL, al fine di poter inviare e ricevere notizie anche di interesse associativo come ad esempio le informazioni, gli aggiornamenti e i programmi della sede provinciale oltre alle convocazioni per le assemblee provinciali e quelle dirigenziali.

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